Art. 1.

      1. A tutti i soggetti destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché alle particolari categorie di dipendenti pubblici vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, si applicano, altresì, i benefìci previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
      2. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è corrisposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella stessa misura e alle stesse condizioni dello speciale assegno vitalizio di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206.